Principii deontologici
dell’amministratore di
condominio
Titolo I PRINCIPII GENERALI
Articolo 1
L’amministratore di
condominio deve conformare
la propria condotta
professionale ai principii
di probità, lealtà e
fedeltà.
Articolo 2
L’amministratore deve curare
costantemente
l’aggiornamento della
propria preparazione
professionale mediante
l’acquisizione di specifiche
conoscenze in tutte le
materie che la riguardano.
Titolo II RAPPORTI CON I
CONDÒMINI
Articolo 3
L’amministratore deve
attenersi al mandato che gli
viene conferito
dall’assemblea condominiale
che lo ha nominato,
svolgendo con correttezza e
competenza le funzioni che
gli sono assegnate ed
evitando che, nel suo
operato, si generi un
conflitto d’interessi.
Articolo 4
Nell’esercizio dell’attività
professionale
l’amministratore è tenuto al
rigoroso rispetto del codice
in materia di protezione dei
dati personali (D.lgs.
30/6/2003, n. 196) e alla
conservazione, con ogni cu-
ra, dei documenti ricevuti e
di quelli, che sono di
proprietà del condominio,
che abbia redatto o ac-
quisito in ragione del suo
incarico e che dovrà esibire
ogni qualvolta ne faccia
richiesta un avente diritto
e, comunque, consegnare al
termine dell’incarico.
Articolo 5
L’amministratore nell’ambito
dello svolgimento delle sue
funzioni al fine di tutelare
gli interessi dei condòmini
deve, tra l’altro1:
a) curare con diligenza la
tenuta del registro dei
verbali delle assemblee, del
registro di contabilità e
dell’anagrafe condominiale;
b) provvedere all’invio dei
verbali di assemblea sia
agli assenti che ai presenti
con la massima
sollecitudine;
c) aprire un conto corrente
bancario o postale separato
per ciascun condominio
amministrato; d) informare i
condòmini con la massima
urgenza di qualsiasi azione
giudiziale promossa da o
contro il condominio; e)
provvedere, anche mediante
il ricorso a specifiche
forme assicurative, affinché
i condòmini
siano tutelati con riguardo
ai rischi connessi
all’esercizio della sua
attività professionale.
Titolo
III RAPPORTI CON GLI
AMMINISTRATORI
Articolo 6
L’amministratore, nei
rapporti con gli altri
amministratori, deve
comportarsi secondo
principii di correttezza e
reciproco rispetto, e dovrà
astenersi da ogni azione
diretta a provocare danni
ingiusti.
Articolo 7
E’ fatto divieto
all’amministratore di
svolgere, in qualsivoglia
forma, concorrenza sleale;
in particolare gli è vietato
di sostituirsi ad un collega
senza averlo previamente
avvertito ed avere avuto
notizia della definizione
dei rapporti fra questi ed
il condominio.
Articolo 8
L’amministratore che
subentri nell’incarico ad un
collega deve agire nei suoi
confronti con la massima
obiettività, richiedendogli
sempre i necessari
chiarimenti; allo stesso
modo l’amministratore che
abbia esaurito il mandato è
tenuto a fornire al collega
subentrante la necessaria
collaborazione nel chiarire
e nel risolvere i rapporti
pregressi ed a fornirgli la
documentazione relativa a
detti rap- porti, nonché
quella prevista
dall’articolo 4.
Titolo IV DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 9
L’amministratore non può
avere interessi in imprese
produttrici o commerciali
che svolgano attività al
servizio del soggetto
amministrato, né può
percepire, oltre a quelli
stabiliti dall’assemblea
condominiale, ulteriori
compensi da terzi o trarre
altrimenti vantaggio in
relazione agli atti compiuti
in esecuzione del mandato
conferitogli.
Articolo 10
E’ fatto obbligo
all’amministratore di
rinunciare al mandato
qualora il condominio
deliberi di intraprendere
azioni in pregiudizio ai
terzi palesemente temerarie
o contrarie alle leggi o ai
regolamenti. Parimenti deve
rinunciare al mandato ogni
qualvolta vengano da lui
pretesi comportamenti od
azioni in contrasto con le
regole di una corretta
amministrazione e/o con la
dignità ed onorabilità
professionale.
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