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Il codice civile
dall'Art. 1100 al 1139 + Art. 1334, 1350, 1392 e
2643.
Le Disposizioni di attuazione del c.c. dall'Art. 61
al 72 + Art. 155 e 156.
- Art. 1100 Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in
comune a più persone, se il titolo o la legge non
dispone diversamente, si applicano, le norme
seguenti.
Disposizioni correlative Art. 1350 n. 3 c.c.
Art. 1139 c.c. Artt. 874-875 c.c.
- Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si
presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi
quanto nei pesi della comunione, è in proporzione
delle rispettive quote.
- Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa
comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti
uso secondo il loro diritto. A tal fine può
apportare a proprie spese le modificazioni
necessarie per il migliore godimento della cosa. Il
partecipante non può estendere il suo diritto sulla
cosa comune in danno degli altri partecipanti, se
non compie atti idonei a mutare il titolo del suo
possesso.
Disposizioni correlative
Art. 1108 c.c. - Art. 1120 c.c. - Art. 1164 c.c. –
Art. 1139 c.c.
- Art. 1103 Disposizione della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo
diritto e cedere ad altri il godimento della cosa
nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti
si osservano le disposizioni contenute nel capo IV
del titolo III del libro VI.
- Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle
spese necessarie per la conservazione e per il
godimento della cosa comune e nelle spese deliberate
dalla maggioranza a norma delle disposizioni
seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la
rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non giova al partecipante che abbia
anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido
con il cedente a pagare i contributi da questo
dovuti e non versati.
- Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere
nell 'amministrazione della cosa
comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le
deliberazioni della maggioranza dei partecipanti,
calcolata secondo il valore delle loro quote, sono
obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della
maggioranza si richiede che tutti i partecipanti
siano stati preventivamente informati dell'oggetto
della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'
amministrazione della cosa comune o non
si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante
può ricorrere all'autorità
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio
e può anche nominare un amministratore.
Disposizioni correlative
Art. 374 c.c. - Art. 1109 c.c. - Art. 1073 V e VI
comma c.c. – Art. 1136 c.c. – Artt. da 737 a 742
c.p.c.
- Art. 1106 Regolamento della comunione
e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato
dall 'articolo precedente, può
essere formato un regolamento per l'ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della
cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione
può essere delegata ad uno o più partecipanti, o
anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli
obblighi dell'amministratore.
Disposizioni correlative
Art. 1105 II, III e IV comma c.c. - Art. 1107 II
comma c.c. - Art. 1108 I, II e ultimo comma c.c. –
Art. 1129 I comma c.c. – Art. 1130 c.c. – Art. 1131
c.c. – Art. 1138 c.c.
- Art. 1107 Impugnazione del
regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può
impugnare davanti all 'autorità
giudiziaria il regolamento della comunione entro
trenta giorni dalla deliberazione che lo ha
approvato. Per gli assenti il termine decorre dal
giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. L'autorità
giudiziaria decide con unica sentenza sulle
opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente
senza che il regolamento sia stato impugnato, questo
ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa
dei singoli partecipanti.
Disposizioni correlative
Art. 1105c.c. - Art. 1106 c.c.
- Art. 1108 Innovazioni e altri atti
eccedenti l 'ordinaria
amministrazione
Con deliberazione della
maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno
due terzi del valore complessivo della cosa comune,
si possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento della cosa o a renderne più comodo o
redditizio il godimento, purché esse non
pregiudichino il godimento di alcuno dei
partecipanti e non importino una spesa
eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti
eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino
pregiudizievoli all'interesse di
alcuno dei partecipanti.
E' necessario il consenso di tutti
i partecipanti per gli atti di alienazione o di
costituzione di diritti reali sul fondo comune e per
le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia
consentita dalla maggioranza indicata dal primo
comma, qualora abbia lo scopo di garantire la
restituzione delle somme mutuate per la
ricostruzione o per il miglioramento della cosa
comune.
Disposizioni correlative
Art. 1102 c.c. - Art. 1105 I, II e III comma c.c. -
Art. 1106 c.c. - Art. 1109 c.c. - Art. 1120 c.c. -
Art. 1350 c.c. - Art. 1572 c.c. - - Art. 262 c.nav.
- Art. 872 c.nav.
- Art. 1109 Impugnazione delle
deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza
dissenziente può impugnare davanti all 'autorità
giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
Nel caso previsto dal secondo comma dell'art.
1105, se la deliberazione è gravemente
pregiudizievole alla cosa comune;
Se non è stata osservata la disposizione del terzo
comma dell'art. 1105;
Se la deliberazione relativa a innovazioni o ad
altri eccedenti l'ordinaria
amministrazione è in contrasto con le norme del
primo e del secondo comma dell'art.
1108.
L'impugnazione deve essere
proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il
termine decorre da giorno in cui è stata loro
comunicata la deliberazione. In pendenza del
giudizio, l'autorità giudiziaria
può ordinare la sospensione del provvedimento
deliberato.
Disposizioni correlative
Art. 1105 c.c. – Art. 1107 c.c. – Art.1108 c.c. –
Art.1136 c.c. – Art. 1137 c.c.
- Art. 1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza
degli altri partecipanti o dell 'amministratore,
ha sostenuto spese necessarie per la conservazione
della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Disposizioni correlative
Art. 1134 c.c.
- Art. 1111 Scioglimento della
comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare
lo scioglimento della comunione; l 'autorità
giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in
ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato
scioglimento può pregiudicare gli interessi degli
altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non
maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche
per gli aventi causa dei partecipanti. Se è stato
stipulato per un termine maggiore, questo si riduce
a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità
giudiziaria può ordinare lo scioglimento della
comunione prima del tempo convenuto.
- Art. 1112 Cose non soggette a
divisione
Lo scioglimento della comunione non può essere
chiesto quando si tratta di cose che, se divise,
cesserebbero di servire all 'uso
cui sono destinate.
- Art. 1113 Intervento nella divisione
e opposizioni
I creditori e gli aventi causa da un
partecipante possono intervenire nella divisione a
proprie spese, ma non possono impugnare la divisione
già eseguita, a meno che abbiano notificato un 'opposizione
anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre
ad essa l'esperimento dell'azione
revocatoria o dell'azione
surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione,
per l'effetto
indicato dal comma recedente, deve essere trascritta
prima della trascrizione dell'atto
di divisione e, se si tratta di divisione
giudiziale, prima della trascrizione della relativa
domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la
divisione abbia effetto nei loro confronti, i
creditori iscritti e coloro che hanno acquistato
diritti sull'immobile in virtù di
atti soggetti a trascrizione e trascritti prima
della trascrizione dell'atto
di divisione o della trascrizione della domanda di
divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per
crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro
le persone indicate dal comma precedente, eccetto le
ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore
alla comunione medesima, ovvero da collazione.
- Art. 1114 Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può
essere comodamente divisa in parti corrispondenti
alle quote dei partecipanti.
- Art. 1115 Obbligazioni solidali dei
partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano
estinte le obbligazioni in solido contratte per la
cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro
l 'anno
dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva
dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la
divisione ha luogo in natura, si procede alla
vendita di una congrua frazione della cosa, salvo
diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e
non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione
per una maggiore quota corrispondente al suo diritto
verso gli altri condividenti.
- Art. 1116 Applicabilità delle norme
sulla divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le
norme sulla divisione dell 'eredità,
in quanto non siano in contrasto con quelle sopra
stabilite.
- Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari
dei diversi piani o porzioni di piani di un
edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1. il suolo su cui sorge
l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e
i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in
genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
2. i locali
per la portineria e l'alloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli
stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3. le opere,
le installazioni, i manufatti di qualunque genere
che servono all'uso e al godimento comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e
inoltre le fognature e i canali di scarico, gli
impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al
punto di diramazione degli impianti ai locali di
proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Disposizioni complementari
Art. 61 disp. Att. c.c. – Art. 61 disp. Att. c.c.
Disposizioni correlative
Art. 1136 II comma c.c. – Art. 1136 V comma c.c.
- Art. 1118 Diritti dei partecipanti
sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose
indicate dall'articolo precedente è proporzionato al
valore del piano o porzione di piano che gli
appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Il
condomino non può rinunziando al diritto sulle cose
anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per
la loro conservazione.
Disposizioni correlative
Art. 1101 c.c. – Art. 1104 c.c. – Art.1117 c.c. –
Art.1138 c.c. – Artt. 68 e 69 disp. Att.
c.c.
- Art. 1119 Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette
a divisione, a meno che la divisione possa farsi
senza rendere più incomodo l'uso della cosa a
ciascun condomino.
Disposizioni correlative
Art. 1117 c.c. – Art. 1138 ultimo comma c.c.
- Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal
quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte
le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso
più comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni. Sono vietate le innovazioni che possono
recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza
del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico o che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condominio.
Disposizioni correlative
Art. 1102 c.c. – Art. 1108 c.c. – Art.1136 V comma
c.c.
- Art. 1121 Innovazioni gravose o
voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto
gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle
particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i
condomini che non intendono trarne vantaggio sono
esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se
l'utilizzazione separata non è possibile,
l'innovazione non è consentita, salvo che la
maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o
accettata intenda sopportarne integralmente la
spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini
e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in
qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di
esecuzione e di manutenzione dell'opera.
- Art. 1122 Opere sulle parti
dell'edificio di proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano
di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino
danno alle parti comuni dell'edificio.
Disposizioni correlative
Art. 1102 c.c. – Art. 1138 u.c., c.c.
- Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per
il godimento delle parti comuni dell'edificio, per
la prestazione dei servizi nell'interesse comune e
per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono
sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione. Se si tratta di cose destinate a
servire i condomini in misura diversa, le spese sono
ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può
farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili,
lastrici solari, opere o impianti destinati a
servire una parte dell'intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carica del
gruppo di condomini che ne trae utilità.
Disposizioni complementari
Art. 63, 68, 69 disp. Att. c.c. (vedi artt. 1130 e
1138 c.c.)
Disposizioni correlative
Art. 1104, 1110, 1118, 1124-1126, 1138 c.c.
- Art. 1124 Manutenzione e
ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai
proprietari dei diversi piani a cui servono. La
spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in
ragione del valore dei singoli piani o porzioni di
piano, e per l'altra metà in misura proporzionale
all'altezza di ciascun piano del suolo. Al fine del
concorso nella metà della spesa, che è ripartita in
ragione del valore, si considerano come piani le
cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a
tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune.
Disposizioni correlative
Art. 1123 c.c. – Art. 68 e 69 disp. Att..
c.c.
- Art. 1125 Manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in
parti eguali dai proprietari di due piani l'uno
all'altro sovrastanti, restando a carico del
proprietario del piano superiore la copertura del
pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto.
Disposizioni correlative
Art. 1104 e segg. c.c. – Art. 1123 c.c.
- Art. 1126 Lastrici solari di uso
esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte
di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che
ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire
per un terzo nella spesa delle ripartizioni o
ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono
a carico di tutti i condomini dell'edificio o della
parte di questo a cui il lastrico solare serve, in
proporzione del valore del piano o della porzione di
piano di ciascuno.
Disposizioni correlative
Art. 1123 c.c. – Art. 68 e 69 disp. Att..
c.c.
- Art. 1127 Costruzione sopra l'ultimo
piano dell'edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio
può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che
risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà
spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico
solare. La sopraelevazione non è ammessa se le
condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla
sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto
architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli
altri condomini un'indennità pari al valore attuale
dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso
per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo della quota a lui
spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il
lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini
avevano il diritto di usare.
Disposizioni correlative
Art. 885 c.c. – Art. 1120 c.c.
- Art. 1128 Perimento parziale o totale
dell'edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una
parte che rappresenti i tre quarti del suo valore,
ciascuno dei condomini può richiedere la vendita
all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia
stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento
di una parte minore, l'assemblea dei condomini
delibera circa la ricostruzione delle parti comuni
dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in
proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa
alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di
queste. Il condomino che non intende partecipare
alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere
agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle
parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima
che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i
diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Disposizioni correlative
Art. 1136 II, IV e V comma c.c. – Art. 2932 c.c.
- Art. 1129 Nomina e revoca
dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro,
l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea
non provvede, la nomina è fatta dall'autorità
giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere
revocato in ogni tempo dell'assemblea. Può altresì
essere revocato dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso
previsto dall'ultimo comma dallfArt. 1131, se per
due anni non ha reso il conto della sua gestione,
ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi
irregolarità. La nomina e la cessazione per
qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio
sono annotate in apposito registro.
Disposizioni complementari
Art. 64 disp. Att. c.c. – Art. 71 disp. Att. c.c.
Disposizioni correlative
Art. 1105, 1106, 1131 u.c., 1135 I comma, 1136 II e
IV comma, 1138 c.c.
- Art. 1130 Attribuzioni
dell'amministratore
L'amministratore deve:1) eseguire le
deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare
l'osservanza del regolamento di condominio; 2)
disciplinare l'uso delle cose comuni e la
prestazione dei servizi nell'interesse comune, in
modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini; 3) riscuotere i contributi ed
erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve
rendere il conto della sua gestione .
Disposizioni complementari
Art. 63 disp. Att. c.c. – Art. 70 disp. Att. c.c.
Disposizioni correlative
Art. 1131 I comma c.c. – Art. 1135 II comma c.c.
- Art. 1131 Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabile
dall'articolo precedente o dei maggiori poteri
conferitigli dal regolamento di condominio o
dell'assemblea, l'amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e può agire in
giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque
azione concernente le parti comuni dell'edificio; a
lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso
oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento
abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni
dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza
indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può
essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei
danni.
Disposizioni complementari
Art. 65 disp. Att. c.c.
Disposizioni correlative
Art. 1130 c.c.
- Art. 1132 Dissenso dei condomini
rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia
deliberato di promuovere una lite o di resistere a
una domanda, il condomino dissenziente, con atto
notificato all'amministratore, può separare la
propria responsabilità in ordine alle conseguenze
della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve
essere notificato entro trenta giorni da quello in
cui il condomino ha avuto notizia della
deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto
di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla
parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato
favorevole al condominio, il condomino dissenziente
che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere
nelle spese del giudizio che non sia stato possibile
ripetere dalla parte soccombente.
Disposizioni correlative
Art. 1136 IV comma c.c. – Art. 1138 IV comma c.c.
- Art. 1133 Provvedimenti presi
dall'amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore
nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i
condomini. Contro provvedimenti dell'amministratore
è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio
del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel
termine previsti dall'art. 1137.
Disposizioni correlative
Art. 1130 c.c. – Art. 1137 c.c.
- Art. 1134 Spese fatte dal condomino
Il condominio che ha fatto spese per le cose
comuni senza autorizzazione dell'amministratore o
dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che
si tratti di spesa urgente.
Disposizioni correlative
Art. 1110 c.c.
- Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea
dei condomini
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli
precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:1)
alla conferma dell'amministratore e all'eventuale
sua retribuzione;2) all'approvazione del preventivo
delle spese occorrenti durante l'anno e alla
relativa ripartizione tra i condomini;3)
all'approvazione del rendiconto annuale
dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo
della gestione;4) alle opere di manutenzione
straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo
speciale. L'amministratore non può ordinare lavori
di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano
carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne
nella prima assemblea.
Disposizioni correlative
Art. 1105, 1108 IV comma, 1120, 1121, 1123, 1128 II
comma, 1129 I comma, 1131 I comma, 1132 I comma,
1133, 1136 IV comma, 1138 III comma c.c.
- Art. 1136 Costituzione dell'assemblea
e validità delle deliberazioni
L'assemblea è regolarmente costituita con
l'intervento di tanti condomini che rappresentino i
due terzi del valore dell'intero edificio e i due
terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le
deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno
la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non
può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno
successivo a quella della prima e in ogni caso, non
oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione
è valida se riporta un numero di voti che
rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio
e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le
deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministrazione o le liti attivi e passive
relative a mantenere che esorbitano dalle
attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le
deliberazioni che concernono la ricostruzione
dell'edificio o riparazioni straordinarie di
notevole entità devono essere sempre prese con la
maggioranza stabilita dal secondo comma. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
prevista dal primo comma dell'art. 1120 devono
essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che
tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige
processo verbale da trascriversi in un registro
tenuto dall'amministratore.
Disposizioni complementari
Art. 66 disp. Att. c.c. - Art. 67 disp. Att. c.c. -
Disposizioni correlative
Art. 72 disp. Att. c.c., 1137, 1138 IV comma, Art.
10 legge 27 luglio 1978 n.392 – Artt. 8 e 26 legge 9
gennaio 1991, n.10 - Art. 2 legge 9 gennaio 1989
n.13 - Art. 9 legge 24 marzo 1989 n.122
- Art. 1137 Impugnazione delle delibere
dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma
degli articoli precedenti sono obbligatorie per
tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie
alla legge o al regolamento di condominio ogni
condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione
del provvedimento, salvo che la sospensione sia
ordinata dall'autorità stessa. Il ricorso deve
essere proposto, sotto pena di decadenza, entro
trenta giorni, che decorrono dalla data della
deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti.
Disposizioni correlative
Art. 1109 c.c. – Art. 1136 c.c. – Art. 1138 IV comma
c.c.
- Art. 1138 Regolamento del condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini è
superiore a dieci, deve essere formato un
regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso
delle cose comuni, e la ripartizione delle spese,
secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun
condomino, nonché le norme per la tutela del decoro
dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la
formazione del regolamento di condominio o per la
revisione di quello esistente. Il regolamento deve
essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e
trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma
dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma
dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo
menomare i diritti di ciascun condomino, quali
risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle
disposizioni degli articoli 1118 secondo comma,
1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136, e 1137.
Disposizioni complementari
Art. 68 disp. Att.
c.c. – Art. 69 disp. Att. c.c.
Disposizioni correlative
Art. 1118, Art. 70, 71, 72, disp. Att.
c.c. – Art. 155 disp. Trans. c.c.
- Art. 1139 Rinvio alle norme sulla
comunione
Per quanto non è espressamente previsto da
questo capo si osservano le norme sulla comunione in
generale.
- Art. 1334 Efficacia degli atti
unilaterali
Gli atti unilaterali producono effetto dal
momento in cui pervengono a conoscenza della persona
alla quale sono destinati.
- Art. 1350 Atti che devono farsi per
iscritto
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura
privata, sotto pena di nullità:1) i contratti che
trasferiscono la proprietà di beni immobili;2) i
contratti che costituiscono, modificano o
trasferiscono il diritto di usufrutto su beni
immobili, il diritto di superficie, il diritto del
concedente e dell'enfiteuta;3) i contratti che
costituiscono la comunione di diritti indicati dai
numeri precedenti;4) i contratti che costituiscono o
modificano le servitù prediali, il diritto di uso su
beni immobili e il diritto di abitazione;;5) gli
atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri
precedenti;6) i contratti di affrancazione del fondo
enfiteutico;7) i contratti di anticresi;8) i
contratti di locazione di beni immobili per una
durata superiore a nove anni;9) i contratti di
società o di associazione con i quali si conferisce
il godimento di beni immobili o di altri diritti
reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni
o per un tempo indeterminato;10) gli atti che
costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le
disposizioni relative alle rendite dello Stato;11)
gli atti di divisione di beni immobili e di altri
diritti reali immobiliari;12) le transazioni che
hanno per oggetto controversie relative ai rapporti
giuridici menzionati nei numeri precedenti;13) gli
altri atti specialmente indicati dalla legge.
- Art. 1392 Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con
le forme prescritte per il contratto che il
rappresentante deve concludere.
- Art. 2643 Atti soggetti a
trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della
trascrizione:1) i contratti che trasferiscono la
proprietà di beni immobili;2) i contratti che
costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto
di su beni immobili, il diritto di superficie, i
diritti del concedente e dell'enfiteuta;3) i
contratti che costituiscono la comunione dei diritti
menzionati nei numeri precedenti;4) i contratti che
costituiscono o modificano servitù prediali, il
diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di
abitazione;5) gli atti tra vivi di rinunzia ai
diritti menzionati nei numeri precedenti;6) i
provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si
trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri
diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di
vendita seguita nel processo di liberazione degli
immobili dalle ipoteche a favore del terzo
acquirente;7) agli atti e le sentenze di
affrancazione del fondo enfiteutico;8) i contratti
di locazione di beni immobili che hanno durata
superiore a nove anni;9) gli atti e le sentenze da
cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di
fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di
tre anni;10) i contratti di società e di
associazione con i quali si conferisce il godimento
di beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari, quando la durata della società o
dell'associazione eccedeva i nove anni o è
indeterminata;11) gli atti di costituzione dei
consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero
precedente;12) i contratti di anticresi;13) le
transazioni che hanno per oggetto controversie sui
diritti menzionati nei numeri precedenti;14) le
sentenze che operano la costituzione, il
trasferimento o la modificazione di uno dei diritti
menzionati nei numeri precedenti.
- Art. 61
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Qualora un edificio o un gruppo di edifici
appartenenti per piani o porzioni di piano a
proprietari diversi si possa dividere in parti che
abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il
condominio può essere sciolto e i comproprietari di
ciascuna parte possono costituirsi in condominio
separato. Lo scioglimento è deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal
secondo comma dell'art. 1136 del codice, o disposto
dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un
terzo dei comproprietari di quella parte
dell'edificio della quale si chiede la separazione.
- Art. 62
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III
- Disposizioni relative al Libro III
La disposizione del primo comma dell'articolo
precedente si applica anche se restano in comune con
gli originari partecipanti alcune delle cose
indicate dall'art. 1117 del codice. Qualora la
divisione non possa attuarsi senza modificare lo
stato delle cose e occorrano opere per la
sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze
tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve
essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del
codice stesso.
- Art. 63
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III
- Disposizioni relative al Libro III
Per la riscossione dei contributi in base allo
stato di ripartizione approvato dall'assemblea
l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condominio è
obbligato, solidamente con questo, al pagamento dei
contributi relativi all'anno in corso e a quello
precedente. In caso di mora nel pagamento dei
contributi, che si sia protratta per un semestre,
l'amministratore, se il regolamento di condominio ne
contiene l'autorizzazione, può sospendere al
condominio moroso l'utilizzazione dei servizi comuni
che sono suscettibili di godimento separato.
- Art. 64
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III
- Disposizioni relative al Libro III
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi
indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e
dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il
tribunale provvede in camera di consiglio, con
decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere
proposto reclamo alla Corte d'appello nel termine di
dieci giorni dalla notificazione.
- Art. 65
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III
- Disposizioni relative al Libro III
Quando per qualsiasi causa manca il legale
rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o
proseguire una lite contro i partecipanti a un
condominio può richiedere la nomina di un curatore
speciale ai sensi dell'art. 80 del codice di
procedura civile. Il curatore speciale deve senza
indugio convocare l'assemblea dei condomini per
avere istruzioni sulla condotta della lite.
- Art. 66
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III
- Disposizioni relative al Libro III
L'assemblea, oltre che annualmente in via
ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art.
1135 del codice, può essere convocata in via
straordinaria dall'amministratore quando questi lo
ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da
almeno due condomini che rappresentino un sesto del
valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci
giorni dalla richiesta, i detti condomini possono
provvedere direttamente alla convocazione. In
mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto
ordinaria quanto straordinaria può essere convocata
a iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di
convocazione deve essere comunicato ai condomini
almeno cinque giorni prima dalla data fissata per
l'adunanza.
- Art. 67
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Ogni condominio può intervenire all'assemblea
anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano
dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più
persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nella assemblea, che è designato dai
comproprietari interessati; in mancanza provvede per
sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano
dell'edificio esercita il diritto di voto negli
affari che attengono all'ordinaria amministrazione e
al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni,
ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria
delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto
spetta invece al proprietario.
- Art. 68
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III
- Disposizioni relative al Libro III
Per gli effetti indicati dagli articoli 1123,
1124, 1126, e 1136 del codice, il regolamento di
condominio deve precisare il valore proporzionale di
ciascun piano o di ciascuna porzione di piano
spettante in proprietà esclusiva ai singoli
condomini. I valori dei piani o delle porzioni di
piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio,
devono essere espressi in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene
conto del canone locatizio, dei miglioramenti e
dello stato di manutenzione di ciascun piano o di
ciascuna porzione di piano.
- Art. 69
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III
- Disposizioni relative al Libro III
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni
di piano possono essere riveduti o modificati, anche
nell'interesse di un solo condominio, nei seguenti
casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un
errore;2) quando, per le mutate condizioni di una
parte dell'edificio, in conseguenza della
sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione
parziale o di innovazioni di vasta portata, è
notevolmente alterato il rapporto originario tra i
valori dei singoli piani o porzioni di piano.
- Art. 70
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni
relative al Libro III
Per le infrazioni al regolamento di condominio
può essere stabilito, a titolo di sanzione, il
pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è
devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone
per le spese ordinarie.
- Art. 71
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III
- Disposizioni relative al Libro III
Il registro indicato dal quarto comma dell'art.
1129 e dal terzo comma dell'art. 1138 del codice è
tenuto presso l'associazione professionale dei
proprietari di fabbricati.
- Art. 72
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III
- Disposizioni relative al Libro III
I regolamenti di condominio non possono derogare
alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67
e 69.
- Art. 155
Capo II - Disposizioni transitorie Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
Le disposizioni concernenti la revisione dei
regolamenti di condominio e la trascrizione di essi
si applicano anche ai regolamenti formati prima del
28 ottobre 1941.Cessano di avere effetto le
disposizioni dei regolamenti di condominio che siano
contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma
dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste
disposizioni.
- Art. 156
Capo II - Disposizioni transitorie Sezione III -
Disposizioni relative al Libro III
I condomini costituiti in forma di società
cooperativa possono conservare tale forma di
amministrazione. Ai rapporti di condominio negli
edifici di cooperative edilizie le quali godono del
contributo dello Stato nel pagamento degli interessi
sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi
speciali.
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