| Guida pratica al
condominio
Tra le novità più importanti spicca il rafforzamento
del ruolo dell’amministratore, controbilanciato
da un maggiore esercizio dei poteri di controllo da
parte dei condomini. C’é poi l’obbligo per gli
amministratori di iscriversi a un elenco presso le
Camere di commercio e la possibilità di vendere a
maggioranza i beni condominiali. Ma anche: maggiore
attenzione verso alla sicurezza e alla
possibilità di rendere più incisive le procedure per
il recupero dei crediti.
Ecco comunque in 20 voci l’abc delle nuove regole
sul condominio.
Ambito d’applicazione norme sul condominio (articolo
2, comma 1). Si introduce l’articolo 1117-
bis Cod. civ., con il quale viene definito l’ambito
di applicabilità delle norme sul condominio, nel
senso tra l’altro di chiarire come questo non si
applichi esclusivamente in senso, per così dire,
«verticale», ma trovi applicazione ogni volta che un
complesso abitativo - magari composto di
villette unifamiliari - sia realizzato in modo che
l’utilizzazione delle unità abitative richieda la
fruizione di parti comuni, specificando anche che la
natura funzionalmente condominiale di tali
insediamenti implica anche la non applicazione
immediata a questo tipo di insediamenti delle
norme sulla distanze tra gli edifici.
Amministratore (articoli 9, 10, 20, 26 e 27). In
pirmo luogo viene sostituito l’articolo 1129 Cod.
civ.
in materia di nomina, revoca e obblighi
dell’amministratore. Tra le innovazioni più
importanti in
questa materia, vi sono una serie di dati e
strumenti di conoscenza e di pubblicità che
l’amministratore deve mettere a disposizione dei
condomini, per consentire loro la valutazione
delle sue qualifiche e del suo operato: l’obbligo
per l’amministratore che ne sia richiesto, all’atto
dell’accettazione della nomina, di presentare una
polizza di assicurazione a garanzia degli atti
compiuti nell’espletamento del mandato; l’obbligo di
agire, salvo espressa dispensa da parte
dell’assemblea, per la riscossione forzosa delle
somme dovute dagli obbligati entro quattro mesi
dalla data in cui il credito diventa esigibile,
rispondendo dei danni a lui imputabili per il
ritardo.
La durata in carica dell’amministratore viene
portata da uno a due anni. Vengono altresì tipizzati
i
comportamenti per i quali può essere disposta la sua
revoca. All’articolo 10 è riscritto invece
l’articolo 1129 Cod. civ. in materia di attribuzioni
dell’amministratore, che vengono fissate in
materia più articolata e puntuale, nel senso in
particolare di una maggior tutela della trasparenza
del suo operato. L’articolo 20 prevede che sulla
revoca dell’amministratore il tribunale provvede in
camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l’amministratore in contraddittorio con il
ricorrente. L’articolo 26 prevede invece che il
registro pubblico degli amministratori sia tenuto
presso le Camere di commercio. L’iscrizione nel
registro è obbligatoria per chi intenda svolgere le
funzioni di amministratore, deve precedere
l’esercizio della relativa attività e deve essere
comunicata al condominio amministrato. Il
regolamento di attuazione di tale registro è
determinato di concerto tra Sviluppo economico ed
Economia, sentite le associazione degli
amministratori di condominio.
Costituzione dell’assemblea e validità delibere
(articoli 14, da 16 a 18, da 21 a 25). Viene
sostituito l’attuale articolo 1136 Cod. civ.,
dettando nuove regole sulla costituzione
dell’assemblea
e sulla validità delle deliberazioni. In
particolare, si prevede che l’assemblea in prima
convocazione
è regolarmente costituita con l’intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del
valore dell’intero edificio e la maggioranza dei
partecipanti al condominio. L’avviso di
convocazione, contenente specifica indicazione
dell’ordine del giorno, deve essere comunicato
almeno cinque giorni prima della data fissata per
l’adunanza in prima convocazione, e deve
contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della
riunione.
Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a
mezzo di rappresentante, munito di delega
scritta. Se i condomini sono più di venti, il
delegato non può rappresentare più di un quinto dei
condomini e del valore proporzionale. Qualora
un’unità immobiliare appartenga in proprietà
indivisa a più persone, queste hanno diritto a un
solo rappresentante nell’assemblea, che è
designato dai comproprietari interessati; in
mancanza provvede per sorteggio il presidente.
All’amministratore non possono essere conferite
deleghe per la partecipazione all’assemblea. Il
valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è
espresso in millesimi.
Sono valide poi le deliberazioni approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell’edificio. Se l’assemblea in prima convocazione
non può deliberare per mancanza di numero legale,
l’assemblea in seconda convocazione delibera
in un giorno successivo a quello della prima e, in
ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
La deliberazione è valida se approvata dalla
maggioranza degli intervenuti con un numero di voti
che rappresenti almeno un terzo del valore
dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se
non
consta che tutti gli aventi diritto sono stati
regolarmente convocati. Delle riunioni
dell’assemblea si
redige processo verbale da trascrivere nel registro
tenuto dall’amministratore.
L’articolo 16 coordina il terzo comma dell’articolo
1138 Cod. civ. in materia di approvazione del
regolamento di condominio con le nuove disposizioni
in materia di deliberazioni assembleari,
mentre l’articolo 17 modifica l’articolo 2643 Cod.
civ., inserendo nell’elenco degli atti soggetti a
trascrizione quelli - ivi comprese le deliberazioni
ai sensi dell’articolo 1117-ter Cod. civ. - che
hanno a oggetto modificazioni della proprietà o
determinazioni o modificazioni delle destinazioni
d’uso dei beni che si trovano nell’edificio. Da tale
disposizione conseguono le modifiche agli
articoli 2644 e 2659 del codice civile, recate,
rispettivamente, dallo stesso articolo 17, comma 2,
e
dall’articolo 18. L’articolo 25 prevede poi che per
le infrazioni al regolamento di condominio può
essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento
di una somma fino a 100 euro e, in caso di
recidiva, fino a mille euro. La somma è devoluta al
fondo di cui l’amministratore dispone per le
spese ordinarie.
Destinazioni d’uso (articolo 2, comma 3). Arriva il
nuovo articolo 1117-quater Cod. civ., che
prevede che in caso di attività contrarie alle
destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità
immobiliari di proprietà individuale, ogni condomino
- e ogni conduttore - può chiedere
all’amministratore di intervenire mediante diffida
e, in caso di mancata cessazione delle violazioni
nonostante la diffida, chiedere all’amministratore
di convocare l’assemblea, inserendo all’ordine
del giorno la richiesta di tutela della destinazione
d’uso. L’amministratore è tenuto a convocare
senza indugio l’assemblea. Decorso il termine di
trenta giorni dalla richiesta senza che sia stata
convocata l’assemblea, è ammesso il ricorso
all’autorità giudiziaria che provvede in via di
urgenza.
Nel caso in cui accerti la violazione della
destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità
immobiliari di proprietà individuale, l’autorità
giudiziaria ordina la cessazione dell’attività e la
rimessione delle cose in pristino e, salvo il
risarcimento del danno, può condannare il
responsabile
al pagamento di una ulteriore somma di denaro in
favore del condominio da determinare tenendo
conto della gravità della violazione e dei benefìci
ricavati.
Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
(articolo 3). Sostituisce l’attuale articolo 1118
Cod. civ.,
nel senso di valorizzare nel calcolo del diritto di
ciascun condomino la destinazione d’uso
strutturale e funzionale della quota posseduta, e
precisando il contenuto dell’obbligo di
partecipazione alle spese condominiali, con
particolare riferimento all’ipotesi, come è noto
oggetto di notevoli contenziosi, del condomino che
intenda distaccarsi dall’impianto centralizzato
di riscaldamento o condizionamento. In particolare,
si prevede che il diritto di ciascun condomino sulle
parti comuni, salvo che il titolo non disponga
altrimenti, sia proporzionale al valore dell’unità
immobiliare che gli appartiene, tenendo conto delle
destinazioni d’uso strutturali e funzionali.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle
parti comuni, né essere liberato dal vincolo di
solidarietà nei confronti dei terzi. In più: il
condomino non può sottrarsi all’obbligo di
contribuire
alle spese per la conservazione delle parti comuni,
neanche modificando la destinazione d’uso
della propria unità immobiliare, salvo quanto
disposto da leggi speciali. E ancora:il condomino
può
rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato
di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo
distacco non derivano notevoli squilibri di
funzionamento o aggravi di spesa per gli altri
condomini.
In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere
al pagamento delle sole spese di manutenzione
straordinaria dell’impianto e per la sua
conservazione e messa a norma.
Gestione di iniziativa individuale (articolo 13).
Sostituisce l’articolo 1134 Cod. civ., prevedendo
che il condomino che ha assunto la gestione delle
parti comuni senza autorizzazione
dell’amministratore o dell’assemblea non abbia
diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa
urgente. Se una deliberazione adottata
dall’assemblea non viene eseguita, ciascun condomino
può
diffidare l’amministratore o, in mancanza, il
condomino eventualmente incaricato. Decorsi
inutilmente trenta giorni dalla diffida, egli può
intraprendere l’esecuzione della deliberazione
ineseguita.
Impianti non centralizzati di ricezione
radiotelevisia (articolo 7, comma 2). Introduce il
nuovo
articolo 1122-ter Cod. civ., che prende le mosse da
situazioni che determinano un diffuso
contenzioso. In particolare si prevede che le
installazioni di impianti non centralizzati per la
ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a
qualunque altro genere di flusso informativo, anche
da
satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino
al punto di diramazione per le singole utenze sono
realizzati in modo da recare il minor pregiudizio
alle parti comuni e alle unità immobiliari di
proprietà individuale, salvo quanto previsto in
materia di reti pubbliche. Qualora si rendano
necessarie modificazioni delle parti comuni,
l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore
indicando il contenuto specifico e le modalità di
esecuzione degli interventi.
L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di
cui all’articolo 1136, quinto comma Cod. civ.,
adeguate modalità alternative di esecuzione o
imporre cautele a salvaguardia della stabilità,
della
sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.
L’assemblea, con la medesima maggioranza, può
altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione,
da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i
danni eventuali. L’accesso alle unità immobiliari di
proprietà individuale deve essere consentito
ove necessario per la progettazione e per
l’esecuzione delle opere. In caso di impedimento
all’accesso o di richiesta di garanzia
eccessivamente onerosa, l’autorità giudiziaria
provvede anche
in via di urgenza. L’interessato e i suoi aventi
causa sopportano le spese di ripristino delle cose
altrui o comuni nel caso di sopravvenuta
impossibilità di uso dell’impianto ed anche nel caso
di
rimozione
Impugnazione delibere condominiali (articolo 15).
Sostituisce l’articolo 1137 Cod. civ. Le
deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli
articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i
condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla
legge o al regolamento di condominio ogni
condomino assente, dissenziente o astenuto può adire
l’autorità giudiziaria con atto di citazione
chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dalla data della
deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla
data di comunicazione della deliberazione per gli
assenti. L’azione di annullamento non sospende
l’esecuzione della deliberazione, salvo che la
sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta
prima dell’inizio della causa di merito non sospende
né interrompe il termine per la proposizione
dell’impugnazione della deliberazione.
Innovazioni (articolo 5). Viene sostituito il primo
comma dell’attuale articolo 1120 Cod. civ., per
prevedere che una disciplina privilegiata per
l’approvazione delle innovazioni dirette a
valorizzarel’immobile sotto il profilo della
sicurezza e salubrità degli edifici e degli
impianti, dell’abbattimento
delle barriere architettoniche, del contenimento del
consumo energetico, della realizzazione di
parcheggi e dell’installazione degli impianti per
l’accesso a flussi informativi. In questi casi, è
sufficiente l’approvazione assembleare a maggioranza
degli intervenuti con un numero di voti che
rappresenti almeno un terzo del valore
dell’edificio.
Interventi urgenti (articolo 7, comma 1). Introduce
il nuovo articolo 1122-bis Cod. civ. che
disciplina il divieto il divieto di realizzare o
mantenere nelle parti comuni o nelle unità di
proprietà
individuale impianti od opere che non rispettino la
normativa sulla sicurezza degli edifici, nonché i
poteri dell’amministratore, di propria iniziativa o
su richiesta anche di un singolo condomino o
conduttore, che consentono di imporre il rispetto
delle disposizioni di sicurezza e di realizzare gli
interventi urgenti ai fini della salvaguardia
dell’edificio e dei suoi abitanti. Si prevede in
particolare
che nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di
proprietà individuale non possano essere
realizzati o mantenuti impianti od opere che non
rispettino la normativa sulla sicurezza degli
edifici.
Il mancato rispetto di detta normativa si considera
situazione di pericolo immanente per l’integrità
delle parti comuni e delle unità immobiliari di
proprietà individuale, nonché per l’integrità fisica
delle persone che stabilmente occupano il condominio
o che abitualmente vi accedono.
L’amministratore, su richiesta anche di un solo
condomino o conduttore, nel caso in cui sussista il
ragionevole sospetto che difettino le condizioni di
sicurezza di cui al primo comma, accede alle
parti comuni dell’edificio ovvero richiede l’accesso
alle parti di proprietà o uso individuale al
condomino o al conduttore delle stesse. La semplice
esibizione della documentazione
amministrativa relativa all’osservanza delle
normative di sicurezza non è di ostacolo
all’accesso.
L’amministratore esegue l’accesso alle parti comuni
con un tecnico nominato d’accordo con il
richiedente ed esegue l’accesso alle unità
immobiliari di proprietà individuale con un tecnico
nominato di comune accordo tra il richiedente e
l’interpellato. Il tecnico nominato, al termine
dell’accesso, consegna una sintetica relazione al
richiedente ed all’amministratore, il quale la tiene
a disposizione di chiunque vi abbia interesse. A
seguito dell’accesso, qualora risulti la situazione
di
pericolo di cui al primo comma, l’amministratore
convoca senza indugio l’assemblea per gli
opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di
chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli
opportuni provvedimenti anche cautelari.
Nel caso in cui l’interpellato non consenta
l’accesso o non si raggiunga l’accordo sulla nomina
del
tecnico, previa, ove possibile, convocazione
dell’assemblea, possono essere richiesti al
tribunale gli
opportuni provvedimenti anche in via di urgenza. Il
tribunale, valutata ogni circostanza e previo
accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche
in via provvisoria, porre le spese a carico di
chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso
all’accesso. Le spese delle operazioni di cui
al presente articolo, qualora i sospetti si rivelino
manifestamente infondati, sono a carico di chi ha
richiesto l’intervento all’amministratore. In tal
caso, se vi è stato accesso a proprietà individuali,
il
medesimo richiedente è tenuto, oltre che al
risarcimento del danno, a versare al proprietario
che
ha subìto l’accesso un’indennità di ammontare pari
al 50% della quota condominiale ordinaria
dovuta dallo stesso proprietario in base all’ultimo
rendiconto approvato dall’assemblea.
Invisibilità (articolo 4). Si sostituisce l’attuale
articolo 1119 Cod. civ., prevedendo che le parti
comuni dell’edificio non possano essere soggette a
divisione, a meno che le stesse siano state
sottratte all’uso comune per effetto di una
deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter Cod.
civ. se
la divisione può avvenire in parti corrispondenti ai
diritti di ciascuno, rispettando la destinazione e
senza pregiudicare il valore delle unità
immobiliari.
Manutenzione scale (articolo 8). Intanto si prevede
che scale e ascensori siano mantenuti e
ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari
a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra
essi,
per metà in ragione del valore delle singole unità
immobiliari e per l’altra metà in misura
proporzionale all’altezza di ciascun piano dal
suolo. Inoltre: quando l’uso dei lastrici solari o
di una
parte di essi non sia comune a tutti i condomini,
quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a
contribuire per un terzo nella spesa delle
riparazioni o ricostruzioni del lastrico. Gli altri
due terzi
sono a carico di tutti i condomini, in proporzione
al valore dell’unità immobiliare di ciascuno.
Modifiche d’uso e sostituzione parti comuni
(articolo 2, comma 2). Si introduce un nuovo
articolo
al codice civile, il 1117-ter, per disciplinare le
modificazione d’uso e della sostituzione delle parti
comuni, che come è noto sono oggetto di una
percentuale considerevole del contenzioso in
materia condominiale. Sul punto, si stabilisce che
le relative deliberazioni possono essere assunte
con la maggioranza specificamente prevista dalla
novella dell’articolo 1136 Cod. civ., recata
dall’articolo 14 del testo unificato, e cioè con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
presenti e i due terzi del valore dell’edificio.
Norme di coordinamento (articoli da 28 a 32). Si
prevedono talune modifiche alle leggi in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche, di
risparmio energetico, di trasmissioni televisive e
digitali su frequenze terrestri e al codice di
procedura civile conseguenti alla nuova disciplina
del
condominio.
Opere su parti di proprietà o uso individuale
(articolo 6). Sostituisce l’articolo 1122 Cod. civ.
Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle
parti comuni di cui si sia riservata la proprietà
o l’uso individuale, ciascun condomino non può
eseguire opere o modifiche ovvero variare la
destinazione d’uso indicata dal titolo, benché
consentite dalle norme di edilizia, se ne derivi
danno
alle parti comuni o individuali o notevole
diminuzione di godimento o valore di esse, ovvero
pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al
decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è
data
preventiva notizia all’amministratore che ne
riferisce all’assemblea. In mancanza di dettagliate
informazioni sul contenuto specifico e sulle
modalità di esecuzione, l’amministratore può, previa
diffida, rivolgersi all’autorità giudiziaria
Parti comuni: nozione (articolo 1). Sostituisce
l’attuale articolo 1117 Cod. civ. Viene data una
definizione più articolata della nozione di “parti
comuni” dell’edificio, che tiene conto - in
particolare - delle significative ed estese
innovazioni tecnologiche intervenute rispetto
all’epoca
dell’approvazione del codice civile, che hanno
radicalmente trasformato il quadro dei servizi e
delle utilità che si ritengono essenziali alla
funzionalità abitativa dell’appartamento. In
particolare,
sono considerate “parti comuni”: il suolo su cui
sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti
e i lastrici solari, le scale, i portoni di
ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili e le facciate.
E ancora: le aree destinate a parcheggio nonché i
locali per i servizi in comune, come la portineria,
incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia e gli
stenditoi, le opere, le installazioni, i manufatti
di
qualunque genere destinati all’uso comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti
idrici e fognari, i sistemi centralizzati di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per
l’energia
elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento
dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per
l’accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i
relativi
collegamenti fino al punto di diramazione ai locali
di proprietà individuale dei singoli condomini,
ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto
di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di
settore in materia di reti pubbliche.
Rappresentanza (articolo 12). Si conferisce
all’amministratore, previa autorizzazione
dell’assemblea, il potere di consentire la
cancellazione delle formalità eseguite nei registri
immobiliari a tutela dei diritti del condominio. E
in materia di provvedimenti presi
dall’amministratore, si prevede una procedura che
consente ai condomini di ricorrere in tribunale
per ottenere provvedimenti per le parti comuni
rispetto ai quali l’amministratore o l’assemblea
siano stati negligenti.
Rendiconto condominiale (articolo 11). Viene
inserito l’articolo 1130-bis Cod. civ. che
disciplina il
rendiconto condominiale. Tra le novità: che
l’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o
per più annualità specificamente identificate,
nominare un revisore che verifichi la contabilità
del
condominio. La deliberazione è assunta con la
maggioranza prevista per la nomina
dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita
fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di
proprietà. I condomini e i titolari di diritti di
godimento sulle unità immobiliari possono prendere
visione dei documenti giustificativi di spesa in
ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le
scritture e i documenti giustificativi devono essere
conservati per dieci anni dalla data della
relativa registrazione.
Riscossione contributi (articolo 19). Per la
riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall’assemblea e per la
riscossione delle sanzioni irrogate a norma
dell’articolo 70, l’amministratore, senza bisogno di
autorizzazione di questa, può ottenere un
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione, ed è tenuto a
comunicare ai creditori del condominio non ancora
soddisfatti che lo interpellino i dati dei
condomini morosi e l’eventuale ricorso a strumenti
coattivi di riscossione ai sensi dell’articolo
1129, nono comma, del codice civile. I creditori del
condominio non possono agire nei confronti
degli obbligati in regola con i pagamenti, se non
dopo l’escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si
sia protratta per un quadrimestre,
l’amministratore può sospendere il condomino moroso
dalla fruizione dei servizi comuni
suscettibili di godimento separato, salvo che
l’autorità giudiziaria, adita anche in via
d’urgenza,
riconosca l’essenzialità del servizio per la
realizzazione di diritti fondamentali della persona
e
l’impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi
alternativi. Chi subentra nei diritti di un
condomino è
obbligato solidalmente con questo al pagamento dei
contributi relativi all’anno in corso e a quello
precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari
resta obbligato solidalmente con l’avente causa
per i contributi maturati fino al momento in cui è
trasmessa all’amministratore copia autentica del
titolo che determina il trasferimento del diritto.
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